Condizioni di vendita

Condizioni di vendita

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA/FORNITURA

NUOVA ELVA S.R.L.

1. Premessa

Le presenti Condizioni Generali di Vendita/Fornitura vengono qui redatte da Nuova Elva S.r.l. al fine di allinearsi alle condizioni parallelamente predisposte dai propri venditori / fornitori.
Esse hanno pertanto la specifica funzione di regolamentare i rapporti con i propri Clienti, ovvero con i soggetti che richiedono e/o ricevono un’Offerta o formalizzano un Ordine nei confronti di Nuova Elva S.r.l., nonchè -eventualmente – con i loro successori e/o aventi causa.
Per “Offerta” si intende un documento scritto con cui Nuova Elva S.r.l. sottopone al Cliente una proposta di Fornitura a determinate condizioni (comunque inidonea a costituire Proposta di Contratto); all’Offerta potrà conseguire un “Ordine”, ovvero un documento scritto proveniente dal Cliente (comprensivo di eventuali allegati e successive integrazioni) e da esso sottoscritto, mediante il quale viene richiesta una determinata “Fornitura”; quest’ultima costituisce l’oggetto dell’Ordine.
Per “Conferma d’Ordine” si intende un documento scritto proveniente da Nuova Elva S.r.l. con il quale viene perfezionato l’accordo contrattuale tra le Parti; mediante questo documento, Nuova Elva S.r.l. conferma l’accettazione dell’Ordine ricevuto.
Per “Parti” si intendono Nuova Elva S.r.l. e l’impresa Cliente; per “Contratto” si intende l’insieme delle disposizioni contenute nell’Ordine, nella Conferma d’Ordine e nelle presenti Condizioni Generali di Vendita / Fornitura.
Per “Prezzo” si intende il corrispettivo indicato da Nuova Elva S.r.l. nella Conferma d’Ordine.
Le infra espresse clausole rappresentano una necessità per chi, come accade per Nuova Elva S.r.l., si trova ad operare con imprese multinazionali aventi sede in tutto il mondo; esse rappresentano pertanto, essenzialmente, un sunto di quanto previsto dagli operatori economici del mercato in cui si muove Nuova Elva S.r.l.
Le Condizioni qui redatte, pubblicate sul sito web della società all’indirizzo http://www.nuovaelva.it/condizioni-vendita e disponibili in visione o in copia presso la sede della società, trovano applicazione anche se non espressamente riportate o richiamate nei singoli ordini; con l’inoltro dell’Ordine il Cliente conferma la sua adesione alle presenti condizioni.

2. Offerte e Ordini; perfezionamento della vendita/fornitura

Le Offerte predisposte da Nuova Elva S.r.l., revocabili e comunque non integranti la fattispecie prevista dall’art. 1326 codice civile, hanno una validità di 30 (trenta) giorni, salvo termine diverso indicato nell’Offerta stessa.
Ogni singolo Ordine si perfeziona al momento dell’accettazione/Conferma d’Ordine comunicata da Nuova Elva S.r.l. ovvero, in mancanza di esplicita accettazione, in conseguenza dell’esecuzione dell’Ordine medesimo da parte di Nuova Elva S.r.l.; il Cliente rimane vincolato all’Ordine da egli stesso inoltrato dal momento della ricezione del medesimo da parte di Nuova Elva S.r.l., salvo specifico accordo in deroga tra le Parti.
Eventuali termini e condizioni proposti dal Cliente, che risultino difformi da quelli previsti dalla presenti Condizioni Generali, saranno applicabili solo se approvati espressamente ed in forma scritta da parte di Nuova Elva S.r.l. in un documento avente data certa anteriore al momento perfezionativo dell’Ordine.

3. Contenuto dell’Ordine e natura della consulenza fornita da Nuova Elva S.r.l.

L’Ordine si considera regolarmente evaso, da parte di Nuova Elva S.r.l., con la fornitura del bene o dei beni individuati nell’ordine stesso dal Cliente, secondo le modalità di consegna di cui al punto 6 delle presenti Condizioni Generali di Vendita / Fornitura.
Eventuali cancellazioni o modifiche dell’Ordine dovranno essere preventivamente autorizzate da Nuova Elva S.r.l. e risultare da atto scritto.
Qualora Nuova Elva S.r.l., in fase pre-contrattuale e pertanto antecedentemente al perfezionamento dell’ordine, fornisse su specifica richiesta un parere di natura tecnica relativo all’oggetto dell’Ordine medesimo, la predetta consulenza non avrà in alcun modo valore impegnativo per Nuova Elva S.r.l., non potrà essere fonte di responsabilità per danni al Cliente o a terzi e non potrà costituire causa di risoluzione del contratto.
Il Cliente dichiara espressamente di manlevare Nuova Elva S.r.l. da qualsivoglia responsabilità riferita o riferibile al parere tecnico eventualmente fornito, e di rinunciare ad ogni genere di azione diretta al risarcimento di eventuali danni subìti in conseguenza della consulenza ricevuta.

4. Prezzi e pagamenti

I prezzi della Fornitura sono quelli espressamente indicati nella Conferma d’Ordine, o comunque risultanti da accordo scritto tra le Parti.
Essi, a meno di esplicita indicazione, non sono comprensivi di prestazioni, oneri, imposte, tasse o commissioni e, più in generale, di tutti gli oneri fiscali e finanziari connessi alla vendita e all’esportazione.
Nuova Elva S.r.l. si riserva di modificare il prezzo della Fornitura solamente nel caso in cui il costo dei beni e del lavoro abbia subito un considerevole mutamento dalla Conferma d’Ordine; in particolare, qualora Nuova Elva S.r.l. sia chiamata a sostenere costi addizionali per l’esecuzione della Fornitura, imprevisti al momento dell’Ordine e derivanti, ad esempio, da variazioni legislative o elementi estranei alla sfera di controllo di Nuova Elva S.r.l.
Il pagamento dovrà avvenire secondo termini (da considerarsi essenziali) e modalità indicate per iscritto nella Conferma d’Ordine e/o in fattura. Qualora venga concordato il pagamento mediante assegno, cambiale o ricevuta bancaria, il medesimo si intende assolto soltanto al buon esito (fine) del medesimo.
In caso di pagamento differito o soggetto a dilazione, approvata per iscritto da Nuova Elva S.r.l. e altresì proposto nella medesima forma dal Cliente con apposita sottoscrizione in calce alla richiesta/proposta, il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata comporta il diritto di Nuova Elva S.r.l. di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 codice civile, consentendo alla medesima di esigere l’immediato pagamento dell’intero, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
In caso di ritardo del Cliente nei pagamenti, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.; gli interessi moratori al tasso previsto dalla legge inizieranno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del pagamento senza che sia necessaria formale messa in mora da parte di Nuova Elva S.r.l., e saranno dovuti sino alla data di effettivo pagamento, salvo il diritto a veder risarcito ogni maggior danno derivante dal ritardo o dal mancato pagamento.
Nei casi di inadempimento, oppure qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 1460 e 1461 c.c., Nuova Elva S.r.l. si riserva di agire intraprendendo le più opportune azioni (anche cautelari) in tutela del proprio credito, ivi compresa la sospensione delle forniture, delle consegne e dei pagamenti.
Le predette iniziative potranno essere assunte da Nuova Elva S.r.l. anche in caso di protesti, di procedure esecutive a carico della Cliente, di richieste di amministrazione controllata, concordato preventivo o cessazione dell’attività.

5. Riserva di proprietà

Ogni vendita s’intende in ogni caso effettuata con riserva di proprietà.
La proprietà dei beni forniti rimane in capo a Nuova Elva S.r.l. sino all’integrale pagamento del prezzo – maggiorato di eventuali imposte e tasse che risultino dovute in conseguenza della fornitura – ai sensi dell’art. 1523 e ss. codice civile; è onere dell’acquirente rendere edotti i terzi, i quali dovessero entrare in qualsivoglia rapporto con la merce fornita, dell’esistenza della riserva di proprietà.
In caso di risoluzione del contratto (art. 1526 c.c.), Nuova Elva S.r.l. avrà la facoltà di richiedere l’immediata restituzione della merce a spese del Cliente e/o di ritirarla presso l’acquirente, il quale a sua volta perderà il diritto ad acquisirne la proprietà; la predetta facoltà in capo a Nuova Elva S.r.l. permane anche qualora i beni consegnati siano già stati installati dal Cliente inadempiente e pertanto anche qualora risultino già funzionanti su impianto.
Nel caso previsto dal comma precedente, eventuali rate od acconti già versati dall’acquirente inadempiente rimarranno acquisite da Nuova Elva S.r.l. – la quale sarà pertanto esonerata dal restituirle – a titolo di indennità.

6. Termini di consegna

I termini di consegna indicati negli Ordini si intendono indicativi e pertanto privi di valore legale e/o vincolante; in relazione a ciò, Nuova Elva S.r.l. ha sempre la facoltà di anticipare l’evasione dell’ordine, qualora si trovi nelle condizioni di farlo e lo reputi opportuno.
Qualora le Parti intendessero individuare come essenziale il termine di consegna, conferendogli pertanto valore legale e/o vincolante, esse dovranno concordarlo ed approvarlo con atto separato rispetto alle presenti Condizioni Generali di Vendita / Fornitura, in forma scritta.
In difetto dell’accordo scritto di cui al comma precedente, eventuali ritardi nella consegna non faranno sorgere alcun diritto – in capo al Cliente – di chiedere la risoluzione e/o la modifica del contratto, ovvero a pretendere alcun risarcimento del danno o corresponsioni di somme a titolo di penale.
Nel caso in cui le parti si accordino per iscritto circa l’essenzialità del termine di consegna, il termine medesimo inizia a decorrere dalla data di Conferma d’Ordine da parte di Nuova Elva S.r.l. e sarà vincolante solo se in quel momento risulteranno già integralmente chiariti tutti i dettagli tecnici e commerciali dell’Ordine.
Il termine essenziale di consegna si intende rispettato da Nuova Elva S.r.l. dal momento in cui la Fornitura viene consegnata al vettore e lascia lo stabilimento Nuova Elva S.r.l., oppure dal momento in cui il Cliente viene edotto della disponibilità della Fornitura per il ritiro o la spedizione, ovvero quando il Cliente ritira la Fornitura in proprio.
Qualora l’Ordine ricevuto e confermato da Nuova Elva S.r.l. preveda la fornitura di più beni, in mancanza di esplicito accordo in forma scritta l’evasione avverrà secondo l’ordine che Nuova Elva S.r.l. riterrà logisticamente più opportuno e non potrà essere oggetto di contestazione alcuna.
Eventuali penali per il ritardo nella consegna dovranno essere espressamente stabilite per iscritto dalle parti. Qualora Nuova Elva S.r.l., in caso di ritardo nell’adempimento alla luce della pattuizione scritta circa l’essenzialità del termine di consegna, sia tenuta al pagamento di una somma a titolo di penale, la stessa – ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 codice civile. – dovrà intendersi come unico rimedio esperibile dalla controparte, con espressa esclusione di qualsivoglia richiesta di risarcimento di danno ulteriore. L’importo a titolo di penale non potrà mai eccedere una percentuale del valore del contratto che andrà di volta in volta concordata con il Cliente.
In difetto di accordo tra le parti sulla percentuale del valore del contratto dovuta a titolo di penale in caso di ritardo nella consegna, nessuna somma a titolo di penale sarà dovuta da Nuova Elva S.r.l.; non sarà comunque dovuta alcuna somma a titolo di penale qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore od estranea alla sfera di controllo di Nuova Elva S.r.l.
Il Cliente rinuncia espressamente alla compensazione tra gli importi dovuti a titolo di penale e altri importi contrattualmente previsti.

7. Trasporto

Nuova Elva S.r.l. include nella Fornitura il servizio di trasporto della merce con vettori convenzionati; le condizioni applicabili al servizio di trasporto della Fornitura sono quelle del vettore.
Pertanto, le spese di trasporto – salvo diversa, espressa pattuizione – sono a carico del Cliente, ai sensi dell’art. 1510 codice civile e la Fornitura verrà conseguentemente effettuata franco fabbrica.
I rischi connessi alla consegna ed al trasporto sono a carico del Cliente; la consegna si perfeziona secondo le modalità e le tempistiche di cui al punto che precede.
Dal momento perfezionativo della consegna, il Cliente assume i rischi relativi alla Fornitura.

8. Natura e utilizzo dei beni venduti

I prodotti venduti/forniti da Nuova Elva S.r.l. dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per gli scopi indicati dai rispettivi produttori originari; l’acquirente dovrà pertanto attenersi alle specifiche dei prodotti acquistati, delineate dal fabbricante o dal fornitore.
In particolare, il Cliente si impegna a non utilizzare i beni venduti, in qualsivoglia modalità, per applicazioni militari o nucleari, per la progettazione e fabbricazione di armi di distruzione di massa, armi chimiche o batteriologiche o armi o componenti delle medesime di qualsivoglia genere.
Il Cliente dà atto di essere edotto sulle norme di sicurezza relative all’utilizzo dei beni oggetto di Fornitura e si impegna ad utilizzare i medesimi nel rispetto delle prescrizioni.
Nuova Elva S.r.l. pone a disposizione del Cliente un numero verde per l’assistenza tecnica, nonchè i manuali operativi riferiti alla Fornitura.
L’acquirente dovrà in ogni caso rispettare eventuali diritti di terzi di proprietà industriale ed intellettuale (quali, a titolo esemplificativo, marchi, brevetti, diritti e/o licenze d’autore) a cui i beni potrebbero essere soggetti.
L’acquirente tiene indenne e manleva Nuova Elva S.r.l. ed il produttore del bene acquisito, nella più ampia estensione consentita dalla legge, da qualsiasi responsabilità, danno, onere o costo derivante dall’inosservanza di quanto sopra prescritto.

9. Reso e risoluzione del contratto

Qualsiasi reso di prodotti oggetto di Ordine del Cliente e conseguente Fornitura da parte di Nuova Elva S.r.l. dovrà essere oggetto di autorizzazione scritta da parte di Nuova Elva S.r.l., che mantiene il diritto di respingere le richiesta di reso quando la medesima non risulti fondata su motivi condivisibili.
Il reso della Fornitura dovrà avvenire in porto franco presso il luogo indicato da Nuova Elva S.r.l. in fase di autorizzazione, o comunque presso la sede della medesima, con rischio del trasporto a carico del Cliente.
Ciascuna delle Parti, prima di agire per la risoluzione del Contratto, deve intimare per iscritto l’adempimento ai sensi dell’art. 1454 codice civile, concedendo all’altra Parte un termine non inferiore a giorni trenta per adempiere.
Nuova Elva S.r.l. potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, qualora il Cliente non rispetti anche una soltanto delle disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita / Fornitura, comunicando a mezzo raccomandata a/r o a mezzo PEC la propria intenzione di valersi della clausola risolutiva espressa.

10. Recesso

Nuova Elva S.r.l. potrà recedere dal Contratto nei casi espressamente previsti dalla legge ed in caso di mutamento della compagine sociale o della proprietà e decorrenza di giorni 50 dall’evento di forza maggiore che impedisce l’adempimento.
In caso di scioglimento del vincolo contrattuale, sia che esso avvenga per recesso oppure per risoluzione, Nuova Elva S.r.l. acquista il diritto a vedersi restituiti eventuali documenti nel possesso del Cliente, senza alcun obbligo di pagamento di indennità o compensi.

11. Garanzia

Nuova Elva S.r.l. garantisce la fornitura nella misura e nelle forme richieste dalla legislazione vigente ed in particolare ai termini ed alle condizioni di cui all’art. 1490 e ss. codice civile.
Nuova Elva S.r.l. ed il Cliente dichiarano e riconoscono che i beni sono forniti nell’ambito di rapporti commerciali business to business e per tale motivo ai predetti rapporti non risulta applicabile la normativa di cui al D.Lgs. n. 206 del 06.09.2005 e ogni altra normativa a tutela dei consumatori.
In caso di guasti o difetti riscontrati nel bene fornito, nella misura in cui questi non derivino da errori di montaggio del Cliente o di terzi; utilizzo non conforme del bene; scarsa o omessa manutenzione; usura fisiologica; negligenza dell’acquirente o di terzi; trasporto; conservazione impropria; manomissione da parte di qualsivoglia soggetto; intervento di riparazione/manutenzione non autorizzato, Nuova Elva S.r.l. si impegna – per l’intero periodo di validità della garanzia – a tentare la riparazione presso la propria sede, oppure a sostituire i prodotti difettosi, compatibilmente con la garanzia fornita dal produttore originario del bene (a sua volta fornitore di Nuova Elva S.r.l.).
La garanzia decadrà immediatamente nel caso in cui si verifichi uno degli eventi impeditivi alla riparazione o sostituzione di cui al comma precedente.
La validità della garanzia è di un anno dalla consegna del bene oggetto di fornitura.
L’intervento in garanzia da parte di Nuova Elva S.r.l. si svolgerà nei locali di sua competenza; esso rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di pagamento da parte del Cliente ed alla denuncia del vizio – da parte del Cliente – entro otto giorni dalla scoperta del medesimo, di cui all’art. 1495 c.1 codice civile.; la denuncia deve avvenire in forma scritta, espressa ed avere data certa, pena la nullità della medesima espressa in qualsivoglia altra forma.
Decorso il termine di garanzia senza che venga sollevata alcuna contestazione, i beni oggetto di Fornitura si considerano accettati.
Nuova Elva S.r.l. garantisce i prodotti forniti unicamente per vizi e difetti che li rendano inadeguati ad un uso standard o che ne riducano in maniera significativa il valore, ovvero per la mancanza di standard qualitativi essenziali.
Nuova Elva S.r.l. non fornisce alcuna altra garanzia (a titolo esemplificativo e non esaustivo, garanzia di buon funzionamento o rispetto degli standard qualitativi promessi); inoltre, Nuova Elva S.r.l. fornisce le informazioni sui prodotti venduti così come pervenute da parte dei produttori degli stessi; il parametro per verificare la conformità del bene sarà pertanto quanto dichiarato a titolo informativo dal produttore.
Il Cliente manleva espressamente Nuova Elva S.r.l. da qualsiasi responsabilità per danni che possa derivare da mancata, erronea o incompleta informazione da parte del produttore.
Ai sensi dell’art. 1513 codice civile., in caso di divergenza sulla qualità o condizione del bene fornito Nuova Elva S.r.l. si riserva il diritto di chiederne la verifica anche nei modi stabiliti dall’art. 696 c.p.c.; in caso di esercizio di tale diritto, il Cliente si obbiga a non instaurare e/o a sospendere qualsivoglia iniziativa di natura giudiziale e/o cautelare.

12. Modifiche ai prodotti

Nuova Elva S.r.l. si riserva la possibilità di eseguire modifiche sui prodotti pre-fabbricati successivamente forniti al Cliente, senza obbligo alcuno di preventiva comunicazione sempre qualora le predette modifiche non importino mutamenti in termini di funzionalità e destinazione d’uso dei medesimi.
Il Cliente rinuncia espressamente a qualsivoglia azione nei confronti di Nuova Elva S.r.l., a meno che egli provi che le modifiche apportate abbiano comportato una variazione in peius in termini di funzionalità, destinazione d’uso o valore commerciale del bene.
Qualora il Cliente desideri che vengano apportate modifiche sul prodotto oggetto dell’Ordine, la richiesta andrà fatta per iscritto e Nuova Elva S.r.l. si riserverà di valutare l’opportunità di eseguirle e in tal caso di modificare il prezzo pattuito, rendendolo comprensivo di esborsi sostenuti e costi di manodopera.

13. Proprietà intellettuale

Il Cliente si obbliga a rispettare i diritti di proprietà industriale ed intellettuale con riferimento all’oggetto della Fornitura, in piena ottemperanza agli obblighi di legge in materia; nello specifico ed a titolo esemplificativo,
egli si obbliga a rispettare marchi, nomi e segni distintivi evitando condotte di copiatura, riproduzione, divulgazione non autorizzata.
Il Cliente si impegna altresì a non utilizzare documentazione, dati, informazioni e know how ricevuto da Nuova Elva S.r.l. per finalità estranee all’oggetto del Contratto, impegnandosi anche a non comunicare dati ed informazioni a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta di Nuova Elva S.r.l.
In caso di violazione da parte del Cliente degli obblighi sopra indicati, Nuova Elva S.r.l. potrà richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, con conseguente diritto al risarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non – subìti e subendi.

14. Responsabilità e danni

La responsabilità di Nuova Elva S.r.l. derivante da contratto, garanzia o da qualsivoglia altro titolo sarà limitata ai casi di condotte connotate da comprovato dolo o colpa grave.
Fuori dai sopracitati casi di dolo o colpa grave, Nuova Elva S.r.l. non sarà responsabile – a titolo esemplificativo e non esaustivo – per danni diretti, indiretti o consequenziali; danni per mancato guadagno o ricavo; danni subìti da terzi i quali chiederanno il risarcimento al Cliente; danni relativi a perdita di profitti, fatturato o contratto.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, qualora soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale tra Nuova Elva S.r.l. e il Cliente lamentino un danno imputandolo a Nuova Elva S.r.l., il Cliente terrà indenne quest’ultima da ogni responsabilità.
La mancata contestazione, da parte di Nuova Elva S.r.l., rispetto a qualsivoglia comunicazione, documento od iniziativa da parte del Cliente non comporta una rinuncia al proprio diritto da parte di Nuova Elva S.r.l.

15. Cessione del contratto o dei diritti da esso derivanti

Il Cliente potrà trasferire a terzi i diritti e le obbligazioni derivanti dal contratto solo previa accettazione scritta da parte di Nuova Elva S.r.l.

16. Forza maggiore

Nuova Elva S.r.l. non sarà in alcun modo responsabile per inadempimento, ritardatato adempimento o mancata esecuzione di singoli contratti, ed il Cliente non avrà titolo per richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni, qualora ciò derivi da cause di forza maggiore.
Per forza maggiore si deve intendere un evento che si verifica al di fuori della sfera di controllo e/o competenza delle Parti; in essa rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: guerra; atti ostili; operazioni di tipo bellico; utilizzo di armi da guerra; sommosse; insurrezioni; guerre civili; guerre chimiche o batteriologiche; rivoluzione; atti di terrorismo od attentati di qualsivoglia matrice; confisca; nazionalizzazione; sanzioni, blocchi; embargo; atto di un’autorità internazionale, nazionale, locale; impossibilità di ottenere, o revoca, di licenze di importazione od esportazione e/o di commercializzazione; restrizioni doganali; sciopero; serrata; interruzioni di servizi; incidenti stradali; naufragio; epidemie e/o pandemie e/o pestilenze; catastrofi od eventi naturali di notevoli dimensioni (terremoto, tempesta, maremoto, onde di marea, inondazione, incendio); disastri o contaminazioni radioattive; radiazioni ionizzati; danni derivanti dalla trasmutazione dell’atomo; materiali esplosivi; danni a infrastrutture, cali di tensione; guasti ad impianti o macchinari.
L’inadempienza degli obblighi contrattuali giustificata da causa di forza maggiore non vale per l’obbligo del Cliente di corrispondere il pagamento previsto dal contratto.
Se la prestazione dovuta da Nuova Elva S.r.l. è soggetta a termine pattuito come essenziale dalle Parti, l’evento di forza maggiore determina l’immediata sospensione della decorrenza del termine, che ricomincerà a decorrere dalla conclusione dell’evento.
Qualora l’evento di forza maggiore determini l’emersione di costi e/o spese a carico di Nuova Elva S.r.l. connessi alla corretta esecuzione del contratto, essa avrà diritto al rimborso di tali costi/spese da parte del Cliente.
Nel caso in cui l’evento di forza maggiore determini un considerevole aumento dei costi necessari all’adempimento contrattuale a carico di Nuova Elva S.r.l., quest’ultima avrà facoltà di recedere dal contratto con atto scritto da notificare al Cliente, il quale avrà diritto di vedersi rimborsate le spese ed i costi già sostenuti ma non potrà agire, in nessuna sede, per un eventuale risarcimento del danno od ulteriori corresponsioni di somme a qualsivoglia titolo nei confronti di Nuova Elva S.r.l.

17. Privacy e Riservatezza

In ossequio alla normativa di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2018), Nuova Elva S.r.l. utilizzerà i dati ricevuti dal Cliente conformemente alle disposizioni vigenti in materia di privacy secondo il Regolamento UE 2016/679, garantendo che i medesimi vengano custoditi mediante l’adozione delle misure di sicurezza più idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione, perdita o divulgazione, di accessi non autorizzati e di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di raccolta.
Il Cliente prende atto ed accetta espressamente che i suoi dati vengano utilizzati da Nuova Elva S.r.l. per l’esecuzione dell’Ordine, nonchè per adempimenti strumentali allo stesso.
Il Cliente si obbliga a non utilizzare e/o a non divulgare o comunque diffondere a terzi, in qualsivoglia modalità (compresa l’interposta persona) o mezzo, le informazioni ed i dati riservati di cui sia venuta a conoscenza nell’ambito del rapporto pre-contrattuale e contrattuale con Nuova Elva S.r.l.
Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservati e confidenziali dati ed informazioni acquisiti in fase pre-contrattuale e contrattuale, con espresso impegno ad astenersi dall’utilizzo degli stessi per cause estranee all’oggetto del contratto.

18. Foro di competenza

Tutti i rapporti tra Nuova Elva S.r.l. ed il Cliente sono regolati dalla legge italiana, in maniera esclusiva, anche qualora il Cliente sia soggetto estero o la Fornitura riguardi materiali forniti all’estero.
Ogni lite che dovesse sorgere relativamente al contratto regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita/ Fornitura sarà di competenza del Giudice di Pace di Novara oppure del Tribunale di Novara, a seconda del valore della controversia ai sensi degli artt. 7 e ss. del Codice di Procedura Civile.
Le Parti convengono circa l’esclusione dell’applicabilità della Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale delle Merci del 1980.

19. Disposizioni finali

Ogni eventuale convenzione in deroga, modificativa od integrativa rispetto alle presenti Condizioni Generali di Vendita/ Fornitura sarà valida solo se formulata in forma scritta e previa approvazione di Nuova Elva S.r.l.
Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Vendita/ Fornitura si applica la legge italiana, in particolare le disposizioni del Codice Civile.
L’eventuale nullità e/o inefficacia di taluna delle clausole costitutive delle presenti Condizioni Generali di Vendita/ Fornitura non andrà ad inficiare la validità delle altre, le quali rimarranno pertanto pienamente valide ed efficaci.
Le comunicazioni ufficiali inerenti alle presenti Condizioni Generali di Vendita/ Fornitura andranno inviate all’indirizzo PEC di Nuova Elva S.r.l.: [email protected], oppure a mezzo raccomandata a/r presso la sede legale di Nuova Elva S.r.l.
Le Parti eleggono il proprio domicilio presso la sede legale e/o il proprio indirizzo PEC.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, il Cliente approva specificamente le clausole:
1. Premessa; 2. Offerte e Ordini; perfezionamento della vendita/fornitura; 3. Contenuto dell’Ordine e natura della consulenza fornita da Nuova Elva S.r.l.; 4. Prezzi e pagamenti; 5. Riserva di proprietà; 6. Termini di consegna;
7. Trasporto; 8. Natura e utilizzo dei beni venduti; 9. Reso e risoluzione del contratto; 10. Recesso; 11. Garanzia;
12. Modifiche ai prodotti; 13. Proprietà intellettuale; 14. Responsabilità e danni; 15. Cessione del contratto o dei diritti da esso derivanti; 16. Forza maggiore; 17. Privacy e Riservatezza; 18. Foro di competenza; 19. Disposizioni finali.